Accesso Civico

Accesso Civico

Art. 5 D.Lgs. 33/2013 modificato dal D.Lgs. 97/2016

Scopo
L’accesso civico è il diritto di chiunque di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni e oggetto di pubblicazione obbligatoria, nonché di accedere a dati e documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti previsti dall’Art. 5-bis D.Lgs. 33/2013 e ss.mm. con l’obiettivo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.

Descrizione
1) Accesso Civico – Per documenti, informazioni, e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria: nel diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni hanno omesso di pubblicare, pur avendone l’obbligo;
2) Accesso Generalizzato – Per dati e documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria: il diritto di chiunque di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.

L’esercizio del diritto di accesso civico non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente e non richiede motivazione. L’esercizio del diritto è gratuito salvo il rimborso dei costi sostenuti dall’Amministrazione per la riproduzione dei documenti su supporti materiali. L’istanza deve indicare i dati, le informazioni e i documenti richiesti.

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